Contratto di cessione di marchio

Un marchio può essere sfruttato economicamente dal suo proprietario oppure, alternativamente, può essere ceduto a terzi soggetti.

La cessione a terzi del marchio, vale a dire il trasferimento della proprietà di un marchio dal suo titolare (cedente) ad altro soggetto (cessionario), implica che il titolare si spoglia definitivamente della titolarità del marchio  in cambio del suo corrispettivo economico oppure a titolo gratuito.

La cessione del marchio avviene con un contratto traslativo della proprietà quale la vendita (in cui il corrispettivo economico è il pagamento del prezzo), la permuta (in cui il corrispettivo economico è la cessione di una cosa), la donazione (quando non è previsto alcun corrispettivo) o il conferimento in società.

Gli accordi di cessione, per essere opponibili ai terzi soggetti diversi dai contraenti, vanno pubblicati attraverso la loro trascrizione negli appositi registri presso l’U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Lo studio dell’avv. Laura Merlini, con la competenza e professionalità esclusive dello studio legale, specializzato in materia di proprietà intellettuale, si occupa della redazione di contratti di cessione di marchi.

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