Accordi di coesistenza tra marchi

Gli accordi o patti di coesistenza sono quei contratti sulla base dei quali le parti regolano l’uso dei rispettivi marchi, potenzialmente in conflitto tra di loro, allo scopo di consentirne un utilizzo simultaneo e pacifico e, contestualmente, evitare un rischio di confusione per il pubblico.

Gli accordi di coesistenza possono prevedere, in base alle necessità delle parti contraenti, limitazioni merceologiche, spartizioni territoriali, modifiche all’aspetto grafico  o denominativo dei segni.

Un accordo di coesistenza è un valido strumento per prevenire potenziali conflitti tra marchi e/o per porre fine a controversie già insorte ed, in questo secondo caso, viene spesso stipulato nel contesto di un accordo di transazione.

Diversi e delicate sono le tematiche giuridiche collegate alla stipula di un patto di coesistenza tra cui i limiti alla libera autonomia contrattuale delle parti contraenti,  l’efficacia  del contratto rispetto ai terzi, la sua durata nel tempo, l’informativa al pubblico sui prodotti/servizi, le prospettive future di utilizzo dei segni, il rischio di invalidità del contratto o di decadenza dei marchi.

Pertanto, risultano decisive le modalità attraverso le quali le parti regolamentano l’uso dei rispettivi marchi e stabiliscono quale debba essere il contenuto di un accordo di coesistenza.

Inoltre, è spesso è opportuno coprire il contenuto di un contratto di coesistenza attraverso clausole di riservatezza che impegnino le parti a non divulgarne l’esistenza e il contenuto.

Lo studio dell’ avv. Laura Merlini, con la competenza e professionalità esclusive dello studio legale specializzato in materia di proprietà intellettuale, si occupa della redazione di accordi di coesistenza.

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